Con sentenza n. 15657 del 20/4/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che le disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/01 possono essere applicate anche all’impresa individuale.
Tale pronuncia rappresenta sicuramente un’importante inversione di tendenza rispetto al precedente orientamento della Suprema Corte, secondo il quale le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 potevano trovare applicazione unicamente con riferimento ad enti dotati di personalità giuridica (strutturati in forma pluripersonale o societaria), escludendo, di fatto, gli imprenditori individuali.
Secondo tale nuovo orientamento, è, invece, necessario dare all’intero testo legislativo un’interpretazione più ampia.
L’assenza di una precisa indicazione delle imprese individuali all’interno del decreto (art. 1) non deve comportare, infatti, una loro esclusione, come ritenuto sino ad ora, ma, al contrario, una loro implicita inclusione nella portata applicativa dello stesso D. Lgs. 231/01.
In tal modo, la Cassazione, anche al fine di evitare ricadute sul piano costituzionale, ha voluto sgombrare il campo da possibili disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.
