Possono essere registrati presso la W.I.P.O. (World Intellectual Property Organization) come marchi internazionali tutti i segni distintivi che rispondano ai requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali dei Paesi membri dell’Accordo o del Protocollo di Madrid, designati dal richiedente al momento del deposito della domanda.
La lista dettagliata degli Stati membri dell’Accordo o del Protocollo di Madrid può essere scaricata al seguente link del sito della W.I.P.O.
Affinché possa essere validamente presentata, la domanda di protezione di un marchio internazionale deve necessariamente essere basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di marchio nazionale (quale, ad esempio, un marchio italiano) oppure su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di marchio comunitario.
La registrazione internazionale di marchio corrisponde ad un deposito nazionale in tutti gli Stati designati al momento del deposito della domanda di registrazione. La validità del marchio nei singoli Stati membri designati è, però, subordinata al rispetto delle singole normative nazionali.
Se previsto dalla legge nazionale dei singoli Stati designati, i titolari di diritti anteriori possono attivare una procedura di opposizione alla concessione del marchio internazionale nel territorio di detti Stati.
La registrazione internazionale di marchio ha validità per il periodo di 10 anni dalla data di deposito, ed è rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni ciascuno.
