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Reati Ambientali e 231 – Responsabilità Amministrativa degli Enti

I reati ambientali nella 231.

In data 7/4/2011, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive comunitarie n. 2008/99 e n. 2009/123.

Tale schema di decreto legislativo, che dovrà ora passare al vaglio del Parlamento, introduce:

  • nel codice penale, l’art. 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e l’art. 733 bis (Danneggiamento di habitat);
  • nel D. Lgs. 231/01, l’art. 25 decies (Reati ambientali).

L’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs 231/01 è stata, dunque, estesa anche in relazione agli illeciti penalmente rilevanti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente.

Le sanzioni previste dal nuovo art. 25 decies per i c.d. “Reati Ambientali” sono:

  • sanzioni pecuniarie fino a 300 quote (l’importo di una quota varia da € 258,00 ad € 1.549,00), a seconda della pena prevista per il relativo reato
  • sanzioni interdittive fino a 6 mesi di durata, che possono arrivare fino al blocco delle attività e alla sospensione delle licenze o autorizzazioni
  • sanzioni interdittive definitive in caso di violazione delle norme in materia di traffico illecito di rifiuti e di inquinamento doloso.

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Il D. Lgs. 231/01 e la P.A.

Dalla lettura delle cronache giudiziarie, sempre più spesso si ha l’occasione di sentir parlare di aziende che vengono condannate al pagamento di grosse somme di denaro, o che subiscono pesanti limitazioni alla loro capacità di azione in campo economico, a causa della commissione, da parte di soggetti a loro legati, di reati sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

Ma cos’è esattamente il Decreto Legislativo 231/01?

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Mediazione Obbligatoria dal 20 Marzo

Con la conversione in legge del decreto milleproroghe (D.L. 225/2010 convertito in legge dalla L. 10/2011) è stato previsto il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, limitatamente alle sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Pertanto, dal 20 marzo prossimo, chi intenderà rivolgersi al giudice per una controversia sorta in una delle materie sotto elencate sarà tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, in quanto da tale data esso costituirà condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Elenco materie – mediazione obbligatoria (dal 20 marzo 2011):

  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

[Fonte www.ordineavvocatimilano.it]

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Sentenza di condanna ai sensi del D. Lgs. 231/01 emessa nei confronti di una società in tema di infortuni sul lavoro

Importante sentenza di condanna, ai sensi del D. Lgs. 231/01,  nei confronti di una società, emessa dal Tribunale di Pinerolo in data 23/10/2010 in materia di infortuni sul lavoro.

In particolare, con tale pronuncia la società imputata è stata ritenuta responsabile per la commissione del reato di lesioni personali colpose gravi di cui all’art. 590, III comma, c.p., rientrante nel novero dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01 relativamente a “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Per tale fattispecie, sanzionata dall’art. 25 septies, III comma, D. Lgs. 231/01, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, oltre all’applicazione per un periodo non superiore a sei mesi di sanzioni interdittive quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti o contributi e sussidi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la suddetta pronuncia il Tribunale di Pinerolo ha ritenuto la società imputata responsabile del reato di lesioni personali colpose gravi commesse ai danni di un proprio dipendente, nella propria qualità di datrice di lavoro, che è risultata essere indifferente (o, comunque, non sufficientemente attenta) alla tutela delle condizioni di lavoro dei propri lavoratori subordinati.

Il Tribunale, pertanto, rilevato che non sussistevano le condizioni di esonero della responsabilità ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/01, non avendo la società imputata adottato un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati, e che lo stesso non fu adottato nemmeno dopo l’infortunio, e rilevato che non sussistevano le condizioni per l’applicazione di sanzioni interdittive, ha ritenuto di condannare la società imputata al pagamento di una sanzione pecuniaria fissata in 100 quote da € 300,00 ciascuna, per un totale di € 30.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 231/01.

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Approvata la riforma del codice della proprietà industriale

In data 18/8/2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 131/2010, recante la revisione del Codice della Proprietà Industriale.

Tale provvedimento, entrato in vigore in data 2/9/2010, riforma profondamente diverse fattispecie del Codice della Proprietà Industriale.

Le principali novità riguardano:

  • Biotecnologie: valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della direttiva Ue 98/44. In questo modo il prelievo di materiale non autorizzato verrà sanzionato con nuove norme. Non sono brevettabili, specifica inoltre il decreto 131, le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, ed in particolare il procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane nonché ogni procedimento tecnologico di clonazione umana;
  • Utilizzo di un marchio da parte dei Comuni: possibilità per i Comuni di ottenere il riconoscimento di un marchio da utilizzare per valorizzare commercialmente il patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale del proprio territorio;
  • Semplificazione delle procedure: adempimenti amministrativi più semplici per cittadini o imprese che intendano ottenere un titolo di Proprietà Industriale. Le facilitazione riguarderanno in prima istanza la traduzione delle domande internazionali di brevetto, la trascrizione e la possibilità per un singolo di depositare un brevetto in comunione e nell’interesse di più soggetti;
  • Ampliamento dei confini delle applicazioni brevettabili: sarà brevettabile il materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico, i procedimenti tecnici con cui sono prodotti, lavorati o impiegati materiali biologici, anche se preesistenti allo stato naturale. Il corpo umano è escluso dalla brevettabilità, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo.

[Fonte U.I.B.M. - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - www.uibm.gov.it]

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