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Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01: novità a seguito della legge di stabilità 2012

Con l’approvazione della c.d. legge di stabilità 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/11/2011 ed entrata in vigore in data 1/1/2012, sono state introdotte delle modifiche riguardanti la composizione dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01.

In particolare, all’art. 6 del D. Lgs. 231/01 è stato aggiunto il comma 4 bis, secondo il quale “Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.

Alla luce di tale modifica, pertanto, nelle società di capitali le funzioni dell’Organismo di Vigilanza potranno eventualmente essere affidate al Collegio Sindacale, o, laddove presente, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo di gestione.

La suddetta disposizione, ad una prima lettura, non sembrerebbe, però, essere applicabile alla figura del nuovo Sindaco Unico, poiché, nella stessa, è presente unicamente il richiamo al Collegio Sindacale.

In ogni caso, vi è da rilevare come, in ragione della complessità della materia e dei modelli organizzativi adottati dall’ente, l’attribuzione delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza ad uno dei soggetti individuati dal nuovo comma 4 bis dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01 dovrà essere valutata con attenzione.

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Reati Ambientali nella 231

Reati Ambientali nel D.Lgs. 231/01.

In data 1 agosto 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 il D. Lgs. 121/11, che ha introdotto, con l’art. 25-undecies, i reati ambientali nel c.d. “catalogo” dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Tale provvedimento, adottato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi, è entrato in vigore in data 16 agosto 2011.

Con tale nuova previsione normativa sono state, dunque, introdotte sanzioni ex D. Lgs. 231/01 per la violazione dei reati previsti:

  • dai nuovi artt. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (distruzione o danneggiamento di habitat protetto);
  • nel c.d. “Codice dell’ambiente” (D. Lgs. 152/06), con riferimento alle attività di scarico di acque, gestione, spedizione, smaltimento, traffico dei rifiuti, bonifica dei siti ed esercizio di attività pericolose;
  • dalla L. 150/92, in relazione al commercio degli animali in via di estinzione, all’uccisione e abbandono di animali, al danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e alla deturpazione di bellezze naturali;
  • dalla L. 549/93 che disciplina la tutela penale dell’ozono;
  • dal D. Lgs. 202/07, che puniscono l’inquinamento doloso e colposo dell’ambiente marino realizzato mediante lo scarico delle navi.

Solo per i reati di cui al D. Lgs. 202/97 e per le violazioni del Codice dell’Ambiente sono state previste sanzioni interdittive fino ad un massimo di sei mesi (che possono divenire definitive nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, vengano utilizzate al solo o prevalente fine di compiere i suddetti reati).

In tutti gli altri casi sono state previste sanzioni pecuniarie in proporzione alla gravità dei reati presupposto commessi.

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Attivata la nuova procedura di opposizione alla registrazione di marchi avanti all’U.I.B.M.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/5/2011, è stata attivata anche in Italia la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa nazionali, ed internazionali designanti l’Italia.

A partire dal 1/7/2011, sarà, dunque, possibile promuovere la procedura di opposizione alla registrazione di marchi di impresa di cui all’art. 174 c.p.i. per le domande di registrazione di marchio depositate a partire dal 1/5/2011, nonché nei confronti dei marchi internazionali pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della Gazette de l’Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelle des Marques Internationales.

L’opposizione potrà essere proposta da titolari di diritti anteriori contro domande di registrazione di marchi che abbiano per oggetto marchi identici o simili, in relazione a prodotti o servizi identici o affini, entro i tre mesi successivi alla data di pubblicazione di tali domande sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d’Impresa, che sarà pubblicato mensilmente a partire da luglio 2011 sul sito www.uibm.gov.it.

Tale strumento rappresenta sicuramente un’importante novità per i titolari di marchi di impresa, sia per quanto riguarda i minori costi delle procedure di opposizione rispetto ai giudizi avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, sia per quanto concerne i tempi di emissione dei provvedimenti (la procedura di opposizione dovrà durare un massimo di 24 mesi, salvo i periodi di sospensione invocati dalle parti).

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Seminario “Software Open Source e aspetti legali”

Il 16/6/2011, l’Avv. Thomas Contin ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario organizzato dall’OSLab presso l’Università della Svizzera Italiana, in Lugano, sul tema “Software Open Source e aspetti Legali”, con un intervento in tema di “Inquadramento legale del software Open Source ed utilizzo delle relative licenze in ambito commerciale”.

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Il D. Lgs. 231/01 applicabile anche alle ONLUS

Con sentenza n. 820/11 il Tribunale di Milano ha disposto l’applicazione di una sanzione pecuniaria ad una Onlus che non aveva proceduto all’adeguamento alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/01.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ha così ritenuto di comminare le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 anche ad un ente non commerciale, che non si era dotato dell’idoneo modello organizzativo per evitare la commissione di reati da parte dei soggetti in posizione apicale e dei propri dipendenti previsto dalla disciplina legislativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, la sanzione pecuniaria di € 26.000,00 è stata inflitta alla Onlus in questione (associazione di volontariato) a fronte di reati di peculato e truffa commessi dai rappresentanti legali della stessa.

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