Con l’approvazione della c.d. legge di stabilità 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/11/2011 ed entrata in vigore in data 1/1/2012, sono state introdotte delle modifiche riguardanti la composizione dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01.
In particolare, all’art. 6 del D. Lgs. 231/01 è stato aggiunto il comma 4 bis, secondo il quale “Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.
Alla luce di tale modifica, pertanto, nelle società di capitali le funzioni dell’Organismo di Vigilanza potranno eventualmente essere affidate al Collegio Sindacale, o, laddove presente, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo di gestione.
La suddetta disposizione, ad una prima lettura, non sembrerebbe, però, essere applicabile alla figura del nuovo Sindaco Unico, poiché, nella stessa, è presente unicamente il richiamo al Collegio Sindacale.
In ogni caso, vi è da rilevare come, in ragione della complessità della materia e dei modelli organizzativi adottati dall’ente, l’attribuzione delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza ad uno dei soggetti individuati dal nuovo comma 4 bis dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01 dovrà essere valutata con attenzione.


Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/5/2011, è stata attivata anche in Italia la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa nazionali, ed internazionali designanti l’Italia.
Con sentenza n. 820/11 il Tribunale di Milano ha disposto l’applicazione di una sanzione pecuniaria ad una Onlus che non aveva proceduto all’adeguamento alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/01.